PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione).

      1. Ai fini della presente legge, sono definite malattie croniche degenerative le affezioni di organi o di tessuti derivanti dall'assorbimento di elementi tossici presenti in varie sostanze che determinano lesioni biochimiche tali da pregiudicare il normale funzionamento dei medesimi organi o tessuti.

Art. 2.
(Finalità).

      1. Fermi restando gli ordinari interventi predisposti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legislazione vigente, gli interventi di cui alla presente legge sono finalizzati a prevenire l'insorgenza negli individui delle malattie di cui all'articolo 1, favorendone la tempestiva diagnosi e l'attivazione di un'idonea terapia.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse del Fondo sanitario nazionale, progetti-obiettivo, azioni programmatiche e altre idonee iniziative diretti all'attuazione delle finalità di cui al comma 1.
      3. Gli interventi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui ai commi 1 e 2 perseguono i seguenti obiettivi:

          a) porre in essere gli strumenti, anche di natura normativa, necessari al fine del recepimento delle disposizioni in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) contenute nel regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006;

 

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          b) promuovere la diffusione e l'utilizzo su tutto il territorio nazionale di analisi e test tossicologici, e in particolare del mineralogramma, da effettuare presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e i laboratori convenzionati o privati;

          c) favorire l'utilizzo di pratiche vaccinali sicure, mediante preparati privi di mercurio;

          d) incentivare l'adozione di tecniche odontoiatriche non nocive per la salute umana, e in particolare delle pratiche di rimozione delle amalgame dentali effettuate in conformità ai protocolli di rimozione protetta.

Art. 3.
(Analisi e test di laboratorio).

      1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i propri piani sanitari e gli interventi previsti dal medesimo articolo 2, comma 2, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro della salute e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicano alle aziende ospedaliere e alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi più idonei a consentire l'effettuazione delle analisi e dei test tossicologici previsti dalla medesima lettera b), e in particolare del mineralogramma, presso le strutture sanitarie pubbliche, convenzionate o private dei rispettivi territori di competenza.

Art. 4.
(Vaccini al mercurio).

      1. Ai fini della realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), il Ministro della salute promuove le

 

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opportune azioni affinché sia data piena e completa attuazione a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 13 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2002, e successive modificazioni, in relazione alla necessità di utilizzare vaccini privi di mertiolato e di altri preservanti organomercuriali, in particolare per quanto riguarda i vaccini monodose.

Art. 5.
(Protocolli di rimozione protetta).

      1. Il Ministro della salute, ai fini della realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), promuove presso i medici dentisti campagne di informazione e di sensibilizzazione dirette all'impiego nelle otturazioni di amalgame dentali prive di metalli tossici in conformità ai protocolli di rimozione protetta.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.